Guida, aggiornata a luglio 2026

Regole sul rilevamento dell'orario di lavoro in Svizzera

1. La base giuridica

In Svizzera il rilevamento dell'orario di lavoro non è facoltativo. È prescritto dalla Legge sul lavoro (LL) e dalla relativa Ordinanza 1 (OLL 1). L'articolo 46 LL obbliga ogni datore di lavoro a tenere documenti che permettano alle autorità di verificare il rispetto della legge. Gli articoli 73, 73a e 73b OLL 1 stabiliscono poi con precisione cosa deve essere rilevato e quali semplificazioni sono ammesse. L'obiettivo è semplice, ossia garantire che l'orario di lavoro, i tempi di riposo e le pause restino entro i limiti di legge.

2. Chi deve rilevare l'orario di lavoro

In linea di principio l'orario di lavoro deve essere rilevato per ogni persona sottoposta alla Legge sul lavoro. Esistono solo poche eccezioni.

  • La maggior parte dei dipendenti nel settore privato è sottoposta e il loro tempo deve essere rilevato.
  • I dirigenti con effettivo potere decisionale sull'azienda sono esclusi (Art. 3 lett. d LL).
  • Alcuni settori e situazioni, ad esempio l'agricoltura o i familiari del datore di lavoro, hanno regole particolari proprie.

3. Cosa deve contenere un rilevamento completo delle ore

In caso di rilevamento sistematico secondo l'articolo 73 OLL 1, i documenti devono essere talmente completi da rendere possibile un controllo. In pratica ne devono risultare le seguenti indicazioni.

  • Dati personali dei collaboratori, tipo di occupazione nonché data di entrata e di uscita.
  • Inizio e fine di ogni fase di lavoro nonché delle pause di mezz'ora e oltre.
  • L'orario di lavoro prestato giornalmente e settimanalmente, incluso il lavoro straordinario e il lavoro di compensazione.
  • I giorni di riposo concessi ed eventuali giorni di riposo compensativi.
  • I supplementi salariali o di tempo dovuti per legge, ad esempio per il lavoro notturno o domenicale.

4. Rilevamento semplificato dell'orario di lavoro

I collaboratori che possono determinare autonomamente una parte considerevole del loro orario di lavoro possono, secondo l'articolo 73b OLL 1, concordare un rilevamento semplificato. Ciò riduce l'onere, ma non abolisce l'obbligo di rilevamento.

  • Deve essere rilevato solo l'orario di lavoro prestato giornalmente.
  • Per il lavoro notturno e domenicale l'inizio e la fine restano necessari.
  • Nelle aziende con meno di 50 collaboratori è sufficiente un accordo individuale scritto.
  • Le aziende più grandi necessitano di un accordo collettivo con la rappresentanza dei lavoratori o con la maggioranza del personale.
  • Il carico di lavoro deve essere discusso una volta all'anno e questo colloquio deve essere documentato.
  • I collaboratori possono in qualsiasi momento tornare al rilevamento completo e il datore di lavoro deve allora mettere a disposizione uno strumento adeguato.

5. Rinuncia al rilevamento dell'orario di lavoro (orario di lavoro basato sulla fiducia)

Entro limiti ristretti i collaboratori possono, secondo l'articolo 73a OLL 1, rinunciare completamente al rilevamento dell'orario di lavoro. Ciò è possibile solo se sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni.

  • Un contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore consente la rinuncia e prevede misure per la protezione della salute.
  • La persona dispone di un'ampia autonomia e può determinare in prevalenza autonomamente il proprio orario di lavoro.
  • Il reddito annuo lordo supera i 120 000 franchi, bonus inclusi.
  • La persona firma una dichiarazione di rinuncia individuale e scritta, revocabile ogni anno.

6. Per quanto tempo devono essere conservati i documenti

Il rilevamento delle ore e i relativi documenti devono essere conservati per almeno 5 anni. L'ispettorato cantonale del lavoro può chiederne la consultazione in occasione di un controllo, pertanto i dati devono rimanere completi e disponibili per tutto questo periodo.

7. I limiti dell'orario di lavoro alla base del rilevamento

Il rilevamento delle ore serve a comprovare i limiti centrali della Legge sul lavoro. I più importanti sono i seguenti.

  • La durata massima settimanale del lavoro è di 45 ore per il personale d'ufficio, i tecnici e le grandi aziende del commercio al dettaglio, e di 50 ore per tutti gli altri settori.
  • I collaboratori hanno diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.
  • Le pause sono prescritte per legge, 15 minuti oltre le 5,5 ore di lavoro, 30 minuti oltre le 7 ore e 1 ora oltre le 9 ore.
  • Il lavoro notturno e domenicale necessita di regola di un permesso e comporta supplementi salariali o di tempo.

8. Come Zytbox aiuta nel rispetto delle norme

Zytbox è concepito attorno a queste regole svizzere, così che il rispetto delle norme diventi la normalità e non comporti lavoro aggiuntivo.

  • Rileva inizio, fine e pause di ogni giornata lavorativa e somma automaticamente le ore giornaliere e settimanali.
  • Supporta il rilevamento completo e quello semplificato, così potete scegliere il modello per ogni team.
  • Conserva i vostri dati per l'intera durata legale di conservazione e li tiene pronti per un controllo.
  • Segnala tempestivamente il lavoro straordinario e i problemi relativi ai tempi di riposo, prima che diventino violazioni.

9. Questa non è una consulenza legale

Questa guida offre una panoramica comprensibile e non sostituisce una consulenza legale individuale. Per indicazioni vincolanti consultate i testi ufficiali della Legge sul lavoro (LL) e dell'Ordinanza 1 (OLL 1), oppure rivolgetevi al vostro ispettorato cantonale del lavoro o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).